Ai sensi del I comma dell'
art.1510 cod.civ. , in mancanza di patto o di uso contrario la consegna della cosa mobile deve avvenire
nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
E' il caso di osservare che questi criteri si pongono come derogatori rispetto alla regola generale di cui all' art.
1182 cod.civ. che, in tema di adempimento delle obbligazioni, stabilisce che l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta
nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
Come premesso, il carattere della disposizione è dispositivo. E' sufficiente a porne fuori gioco l'operatività, anche la semplice esistenza di differenti usi locali (aventi natura contrattuale: cfr. l'
art.1340 cod.civ. ) ovvero anche la consuetudine sorta tra le parti
nota1 .
L'
art.1510 cod.civ. rinviene applicazione anche quando la vendita abbia ad oggetto un
genere limitato (es.: tutto il vino che si trova nella cantina, etc.) ovvero nell'ipotesi in cui si tratti di cose future. In questi casi infatti si può dire che si propongano le ragioni sottostanti alla norma, consistenti nella tutela dell'interesse del venditore a non doversi fare carico delle spese e dei rischi relativi al trasporto
nota2 .
Esso non può invece essere applicato in relazione a cose di genere (illimitato). In questa eventualità infatti solitamente i contraenti non conoscono l'ubicazione delle cose, elemento che si palesa come irrilevante
nota3 .
Il II comma della norma in considerazione stabilisce una speciale disciplina quando la cosa debba essere trasportata da un luogo ad un altro (c.d.
vendita con trasporto).
Note
nota1
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.143.
top1nota2
Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.377 e Carpino, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita di eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.278.
top2nota3
Rubino, La compravendita, in Tratt dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIIII, Milano, 1971, p.480.
top3Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971