Il saggio legale degli interessi (corrispettivi) nota1, anche definiti "interessi legali" per questo motivo, è stato per lungo tempo determinato nella misura del 5 % in ragione d'anno. Nonostante il fatto che, successivamente al 1942, anno di emanazione del codice civile, si siano verificati più volte periodi contraddistinti da una particolare intensità del fenomeno inflattivo, la misura degli interessi legali era sempre rimasta anacronisticamente fissata al riferito tasso.
L'art.
1 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che ha innalzato il tasso degli interessi al 10% in ragione d'anno, è paradossalmente intervenuto proprio quando la più notevole fiammata inflazionistica dal dopoguerra in poi si stava spegnendo.
Conseguentemente il I comma dell'art.
1284 cod.civ. è stato nuovamente novellato per il tramite dell'art. 2, comma
185 , della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (la c.d. "finanziaria '96"), riducendo il saggio degli interessi legali alla originaria misura del 5 % annuo
nota2. La norma ha tuttavia introdotto un'importante innovazione: l'art.
1284 cod.civ. contiene infatti la previsione che il Ministro del tesoro abbia annualmente facoltà, con un semplice decreto, di modificare la misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Attualmente, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, il tasso legale degli interessi è pari allo 0,8% (DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del
12 dicembre 2018).
Occorre infine osservare che il penultimo comma dell'art.
1284 cod.civ.dispone che la determinazione convenzionale del saggio di interessi in una misura superiore a quella legale deve essere determinata per iscritto, in caso contrario essi sono dovuti nella misura legale
nota3.
Con l. 10 novembre 2014 n.162 è stato introdotto un ulteriore comma alla norma in esame, ai sensi della quale, "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
Note
nota1
Con la fissazione del saggio d'interesse il nostro ordinamento ha dato prevalenza ad esigenze di certezza del rapporto edha escluso, a differenza di quando avviene in altri ordinamenti, ogni discrezionalità del giudice o dell'amministrazione nella determinazione del tasso stesso: Libertini, Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, 1972, p. 125.
top1nota2
Il divario, a volte notevole, tra tasso legale e tasso praticato sul mercato ha suscitato una questione di incostituzionalità, in relazione alla disparità di trattamento dei creditori non assistiti da una convenzione sugli interessi, risolta negativamente dalla Corte Costituzionale
60/80 .
top2 nota3
Si ritiene prevalentemente che la clausola inserita in condizioni generali non rientri fra quelle vessatorie, non richiedendo pertanto una specifica approvazione per iscritto: Maschio, Gli interessi nei rapporti e funzione creditizia, in Simonetto-Tantini-Maschio, Padova, 1981, p. 175. Contra Sinesio, La disciplina degli interessi negoziali, in Nuova giur. civ., vol. II, 1986, p. 89.
top3Bibliografia
- LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
- MASCHIO, Gli interessi nei rapporti e funzione creditizia, Padova, Simonetto Tantini Maschio, 1981
- SINESIO, La disciplina degli interessi negoziali, Nuova giurr.civ., II, 1986