Legge del 1996 numero 662 art. 2-224




171.(L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, é abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996. ).
172.(Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 (non convertito in legge), e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti- legge 6 settembre 1996, n. 463 (non convertito in legge), e 23 ottobre 1996, n. 552.).
173.(Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, é sostituito dal seguente:
"6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui é avvenuta la stipulazione.
Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica".).
174.(A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo).
175.In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.
176.A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.
177.Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non é obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
178.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179.Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.
180.Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".
181.La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, é sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
182.Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione".
183.Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi".
"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".
184.Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
185.Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Il saggio degli interessi legali é determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".
186.Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, é ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato é stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale di ruolo.
187.Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.
188.Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, é sostituito dal seguente:
"5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449".
189.Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, é sostituito dal seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, é annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
190.Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto - legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.
191.I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
192.Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
193.Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, é autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definirà.
194.Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
195.Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196.All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.'
197.All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera h) é aggiunta la seguente:
"h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi".
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici mesi".
199.Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
"1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono le concessione di mutui é determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del patrimonio é ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, é ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico";
c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge";
d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola "soli" é soppressa.
200.Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201.All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ".
202.I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
(Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6)
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) [«Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata];
(Lettera abrogata dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 25) dell’allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
f) [«Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389].
(Lettera abrogata dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 25) dell’allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
204.Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205.Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.
206.Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207.In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione.
Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previzione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati.
Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma.
208.Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta:
a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale;
b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali;
c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali;
d) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;
e) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209.Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati.
Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.
210.(Comma abrogato dalla legge n. 448/1998 )
211.(Comma abrogato dalla legge n. 448/1998 )
212.(Comma abrogato dalla legge n. 448/1998 )
213.(Comma abrogato dalla legge n. 448/1998 )
214.Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215.Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 é fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, é elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.
216.All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.
218.Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219.All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.
220.Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
221.All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, é aggiunto il seguente comma:
"24-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".
222.Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223.Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
224.All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.

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