Miglioramento fondiario




Ai sensi dell'art. 863 cod.civ. nelle medesime forme stabilite per i consorzi di bonifica, ma indipendentemente dall'esistenza di piani generali di bonifica, possono essere costituiti anche consorzi per l' esecuzione, la manutenzione e l' esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

Essi, a differenza di quanto si può riferire in tema di consorzi per la bonifica, sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell' incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell' autorità amministrativa. E' altresì possibile che, indipendentemente dall'aggregazione in forma consortile, soltanto alcuni tra i proprietari dei fondi interessati diano vita ad un'associazione per i medesimi scopi (Cass. Civ. Sez. I, 12298/92 ).

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