Cass. civile, sez. I del 1992 numero 12298 (17/11/1992)


La possibilità della costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario obbligatorio mediante decreto presidenziale, del quale debbono far parte, necessariamente, tutti i soggetti proprietari di terreni di un determinato comprensorio e che, comunque, si trovino in determinate condizioni, non impedisce che due o più soggetti si associno tra loro, con gli stessi fini ma con esclusione di qualsiasi vincolo per coloro che non esprimono un' analoga volontà. In siffatta ipotesi tale associazione opera quale associazione non riconosciuta regolata dagli artt. 36 e segg. cod. civ. e non ha rilevanza che il consorzio abbia dei fini che trascendono lo stretto miglioramento fondiario.

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