Obbligazioni il cui adempimento va effettuato al domicilio del creditore. Il requisito della liquidità dell'obbligazione pecuniaria. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 17989 del 13 settembre 2016)

Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. sono, sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell’articolo 1219, comma secondo, n. 3, cod.civ., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’articolo 20, ultima parte, Cpc, soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c.
La liquidità dell'obbligazione pecuniaria ricorre soltanto quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità; ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice allo stato degli atti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore (c.d. portable)? Soltanto quando è liquida: questo il responso della S.C. che si è pronunziata sul tema a sezioni unite.

Aggiungi un commento