Cass. Civ., Sez. I, n. 21730 del 22 ottobre 2010. Contratto di apertura di credito, protezione del fidejussore ex art. 1956 cod.civ. in relazione all'aumento dell'esposizione.

Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.
Nel caso di garanzia fideiussoria futura concessa in relazione a un contratto di apertura di credito, poichè l'obbligazione garantita sorge solo da quando l'apertura di credito viene in concreto utilizzata, non esistendo prima di quel momento alcun credito per la restituzione in capo alla banca, l'esigenza di tutela del fideiussore sottesa al disposto dell'art. 1956 c.c. impone di ritenere che l'ampliamento dell'esposizione del debitore principale, in presenza del quale il fideiussore è liberato se non vi abbia prestato un'ulteriore specifica autorizzazione, si identifichi, in caso di apertura di credito bancario, col momento in cui il maggior credito viene effettivamente utilizzato dal debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ambienta il principio di cui all'art. 1956 cod.civ. (novellato per effetto della L. 154/92) in riferimento al contratto di apertura di credito, in relazione al quale la nozione di "ampliamento" dell'esposizione debitoria va ancorata all'utilizzazione effettiva del credito bancario da parte del debitore

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