Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 1


OGGETTO DELLA LEGGE

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di:
a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;
(Lettera così sostituita dall’art. 10, L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita.)
b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;
c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;
d) favorire la cooperazione tra Regione, province e comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.

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