Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 12


SALVAGUARDIA

1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
(Alinea così sostituito dall’art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:)
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
(Lettera così modificata dall’art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
(Lettera così modificata dall’art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.
(Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.)

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