Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 2


TITOLO I Princìpi generali della pianificazione - CAPO I Disposizioni generali - (FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE)

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione fondamentale di governo della Regione, delle province e dei comuni.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo,
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
c-bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;
(Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
f-bis) promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.
(Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
3. Ai fini della presente legge per strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legislazione regionale, che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione.

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