Legge del 2016 numero 122 art. 35


MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».
2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;
c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

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