Legge del 2010 numero 96 art. 47


OBBLIGHI DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all' articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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