Legge del 2009 numero 99 art. 46


PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE E MISURE PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a)e c)e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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