Legge del 2009 numero 99 art. 18


AZIONI A TUTELA DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA E PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ED ITTICI

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2012 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
(Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
2. All’attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell’ articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell’ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura italiani non destinati all’esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d’impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d’asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l’indirizzo dei fornitori;
g) l’attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all’anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all’articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall’ articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l’azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell’ambito di quanto previsto dall’ articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all’origine del prodotto trasformato.
10. L’AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità edi monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall’AGEA sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell’ articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
(Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
12. Per l’attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell’AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d’oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all’AGEA dei contributi versati all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attività di controllo sulla pesca e sull’acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all’ articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell’ articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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