Legge del 2009 numero 99 art. 1


DISPOSIZIONI PER L’OPERATIVITA' DELLE RETI DI IMPRESE
1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «l’indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;
3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;
5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita dalla seguente:
«contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento»;
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;
c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».
2. L’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

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