Legge del 2009 numero 99 art. 25


DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA NUCLEARE

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito;
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, lett. b), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
d) previsione delle modalità per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, lett. c), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’ articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, lett. d), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
[i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;]
(Lettera abrogata dall'art. 5, comma 3, lett. e), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
l) previsione che controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, lett. f), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
[n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;]
(Lettera abrogata dall'art. 5, comma 3, lett. g), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;
(Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 3, lett. h), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
[q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.]
(Lettera abrogata dall'art. 5, comma 3, lett. i), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
[3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]
(Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lett. l), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
[4. Al comma 4 dell’ articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».]
(Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lett. l), D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All’ articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

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