Legge del 2004 numero 40 art. 5


REQUISITI SOGGETTIVI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
(La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale) e con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 48 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con due D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto)

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