Legge del 2004 numero 40 art. 12


CAPO V Divieti e sanzioni (DIVIETI GENERALI E SANZIONI)

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
(La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nei limiti di cui in motivazione. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 49 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme era stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), aveva reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, aveva accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
(La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 46 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
(La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 49 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alla parola: «1,». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

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