Legge del 2004 numero 40 art. 14


LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
(La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 46 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
(La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». Precedentemente, la stessa Corte, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale) e con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 48 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme era stato indetto con due D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), aveva reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, aveva accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
(La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Precedentemente, la stessa Corte, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale) e con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 48 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile». Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme era stato indetto con due D.P.R. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84). Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Comunicato 15 luglio 2005 (Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163), aveva reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, aveva accertato a norma dell'art. 36 della L. 25 maggio 1970, n. 352, che alla relativa votazione non aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto)
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2004 numero 40 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti