Legge del 2001 numero 383 art. 9


SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO
1.All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5".
2.Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

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