Legge del 2001 numero 383 art. 10


RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI PER LA DEFINZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI A DISTANZA
1.All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2.A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

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