Legge del 2001 numero 383 art. 1


CAPO I Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa - (DICHIARAZIONE DI EMERSIONE)
1.Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.
2.Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.
3.Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti
preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4.I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.
5.Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6.Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7.Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8.Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

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