Legge del 2001 numero 383 art. 13


CAPO VI Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - (SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI)
[1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun benefìciario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso].
(Articolo abrogato dal comma 52 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione)

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