Legge del 1999 numero 394 art. 36


Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico.
La durata di tale permesso di soggiorno è:
a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

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