Legge del 1999 numero 394 art. 32


Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
a) paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

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