Legge del 1999 numero 394 art. 31


Nulla osta della questura e visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22, comma 5, del testo unico.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.

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