Legge del 1998 numero 415 art. 7


abrogato
[(Omissis) ( Sostituisce i commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 21, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 (27), come sostituito dal comma 1 del presente articolo.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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