Legge del 1998 numero 415 art. 6


abrogato
[(Omissis) (Sostituisce la rubrica dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109,).
(Omissis) (Sostituisce i commi da 1 a 8 dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Aggiunge un periodo al comma 9 dell'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Sostituisce i commi 11 e 12 e aggiunge il comma 12-bis all'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Sostituisce i commi 13 e 14 all'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis) (Aggiunge i commi da 14-bis a 14-septies all'art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14bis, della legge n. 109 del 1994 (2), introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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