Legge del 1996 numero 52 art. 17


I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori e di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione). In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori (Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione). Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse (Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione).
I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995 (Comma così modificato dall'art. 1, comma 54, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione).
Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente al 29 giugno 1995, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve (Alinea così modificato dall'art. 1, comma 56, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione):
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1° luglio 1995.

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