Legge del 1996 numero 52 art. 13


Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio
Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nonché le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.
Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie, trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;
l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1996 numero 52 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti