Il diritto patrimoniale d'autore è costituito dal diritto esclusivo alla utilizzazione economica dell'opera ed è, in tal senso, assimilabile al diritto di proprietà. Il diritto sull'opera di ingegno sorge in capo all'autore
nota1 all'atto della creazione dell'opera
nota2.
Si tratta di un diritto trasferibile:l'art.
2581 cod. civ. prevede che il trasferimento inter vivos dei diritti di utilizzazione economica del brevetto debba esser
provato con lo scritto. Il formalismo è richiesto dalla legge
ad probationem e non
ad substantiam actus nota3.
Ne consegue che diritto morale e diritto patrimoniale di autore possano spettare a soggetti diversi.
Il diritto all'esclusiva utilizzazione dell'opera di ingegno non ha durata infinita. Il diritto patrimoniale d'autore dura fino a cinquant'anni dopo la morte dell'autore
nota4, limite elevato in alcuni casi fino a settant'anni (art. 17 della L.
52/96).
Note
nota1
E' tuttavia possibile che il detto diritto spetti al datore di lavoro per il quale l'autore svolga la propria attività: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro,
12089/04 . Inoltre qualora l'opera sia da considerarsi collettiva, cioè frutto della collaborazione di più autori, la dottrina riconosce a quest'ultimi il diritto esclusivo di utilizzazione dei singoli contributi, mentre considera autore dell'opera nel suo complesso colui che ne ha organizzato e diretto la creazione stessa. Si vedano p.es. Auteri-Magelli, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. V, Torino, 1997, p. 1465; Fabiani, voce Autore (diritto di), in Enc. giur. Treccani.
top1nota2
Non vi è alcun dubbio circa la natura originaria del titolo d'acquisto di tale diritto, in quanto nasce ipso iure, con la creazione dell'opera stessa. Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 523; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 1292. Per contro non è configurabile la modalità acquisitiva dell'usucapione (Cass. Civ. Sez. I,
826/77).
top2nota3
Riguardo l'argomento della trasferibilità del diritto patrimoniale d'autore si confronti p.es. Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, in Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1974.
top3nota4
Si veda p.es. Jarach, Manuale del diritto d'autore, Milano, 1983, pp. 264 e ss..
top4Bibliografia
- AUTERI-MAGELLI, Torino, Comm. cod.civ. diretto da Cendon, 1997
- BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
- FABIANI, Autore (diritto di), Enc. giur. Treccani
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- GRECO-VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974
- JARACH, Manuale del diritto d'autore, Milano, 1983
Prassi collegate
- Quesito n. 13-2017/C, Regime di comunione legale dei beni e sorte, alla morte dell’artista, delle creazioni intellettuali