Legge del 1995 numero 218 art. 73


Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996 (Così sostituito prima dall'art. 8, D.L. 28 agosto 1995, n. 361)

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