Legge del 1995 numero 218 art. 72


TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie

La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 218 art. 72"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti