Legge del 1995 numero 218 art. 35


RICONOSCIMENTO DI FIGLIO (Rubrica così modificata dall'art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154/2013)

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.
(Comma così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154/2013)
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1995 numero 218 art. 35"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti