Legge del 1995 numero 218 art. 32


Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

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