Legge del 1995 numero 218 art. 29


Rapporti personali tra coniugi.

I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

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