Legge del 1992 numero 179 art. 9


ABITAZIONI IN LOCAZIONE CON PROPRIETA' DIFFERITA
1. I contributi di cui all'articolo 19, L. 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1992 numero 179 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti