Legge del 1992 numero 179 art. 11


CAPO IV - Recupero

RISERVA A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.
(Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1999, n. 136)
2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.

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