Legge del 1992 numero 179 art. 20


CAPO VII - Norme finali e transitorie
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E ALLA LOCAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO O DELL'ACQUIRENTE DI ALLOGGI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
(Comma così sostituito dall'art. 3, l. 28 gennaio 1994, n. 85).
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti
soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

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