Legge del 1990 numero 396 art. 10


Norme finanziarie
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia»; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale». Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (13), come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700 milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».
All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.
All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».
Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

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