Legge del 1990 numero 396 art. 7


Indennità di espropriazione
Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.
In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.
(L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione) (Comma abrogato dall'art. 58 del Dpr 327/2001).

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