Legge del 1989 numero 305 art. 1


Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente
Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.
Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento annuale, il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.
Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonché risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4.
Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

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