Legge del 1989 numero 305 art. 3


Spesa regionale per l'ambiente
Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2. Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

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