Legge del 1989 numero 305 art. 9


Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno
Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
I progetti di intervento di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f), nonché progetti concernenti la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali, anche regionali, il risanamento e l'ampliamento del verde urbano, il completamente e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle cave dismesse.
I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti parco e dai soggetti pubblici gestori di riserve naturali.
Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.
L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per l'attuazione, ivi compresa l'elaborazione, dei progetti di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1989, di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1989 numero 305 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti