Legge del 1988 numero 68 art. Unico


Il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante
modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'art. 1, al comma 3, le parole: <<30 giugno 1988>> sono
sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 1989>>.
All'art. 2, al comma 1, le parole da: <>
fino a: <> sono sostituite dalle seguenti:
<massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato>>; e le
parole da: <> fino a: <determinato>> sono sostituite dalle seguenti: <disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato
dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo
come sopra determinato>>.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
<febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:
``Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel
territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la
residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima
abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è
ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non
sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo
stesso terzo comma'>>.
All'art. 4:
al comma 1, dopo le parole: <necessaria>>, sono aggiunte le seguenti: <richiesta motivata da parte del sindaco>>;
al comma 3, al capoverso, dopo le parole: <>,
sono aggiunte le seguenti: <vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988,
n. 2,>>;
al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: <>,
è aggiunta la seguente: <>; e dopo le parole: <professionista abilitato>>, sono aggiunte le seguenti: <della legge 2 febbraio 1974, n. 64,>>;
al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: <progetto di>>, è aggiunta la seguente: <>;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
<termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire
i lavori in danno degli inadempienti>>;
al comma 6, dopo le parole: <>,
sono aggiunte le seguenti: <l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti>>.
All'art. 6, al comma 1, dopo le parole: <64,>>, sono aggiunte le seguenti: <esecuzione delle sanzioni amministrative>>.
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
<della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere
prescritto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'art. 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
All'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
le parole: ``si intende reso in senso negativo' sono sostituite
dalle seguenti: ``il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si
tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure
prescritte'>>.
Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:
<febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di
provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio
di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il
conseguimento della sanatoria>>.
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
<indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle
caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per
i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle
aree urbane, nonchè le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate
dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'art. 29
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base
di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi
ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed
urbanistico delle zone maggiormente interessate.
Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località
nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di
base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite
le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'art. 1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare
intere zone degradate dall'abusivismo.
Con la relazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo
stato delle indagini di cui al comma 1.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50
miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità
esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio>>.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9
dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178, 9
luglio 1987, n 264, 4 settembre 1987, n. 367, e 7 novembre 1987, n.
458.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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