Legge del 1985 numero 204 art. 7


La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.
Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.
La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:
1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5 (La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 226 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione);
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
3) Su richiesta dell'interessato.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

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