Legge del 1985 numero 204 art. 3


Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678.

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