Legge del 1985 numero 204 art. 9


È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 , e relative norme regolamentari.

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