Legge del 1983 numero 217 art. 16


All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della
presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce <straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica>>.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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