Legge del 1983 numero 217 art. 2


Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che
lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte
provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte
medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica
le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni
stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui
all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere
verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i
provvedimenti relativi ( Vedi, ora, l'art. 3, d.lg. 16 dicembre 1989, n. 418).

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